L’art. 13 del DL n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. La disciplina di riferimento è costituita oltre che dall’art. 13 richiamato anche dagli artt. 8 e 9 del DLgs n. 23/2011, dall’art. 4 del DL 16/2012 e dal DLgs n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate.
L’Imu sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale all’Irpef, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
Il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’Ici, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni siti nel territorio dello Stato.
Il Segretario Comunale è il titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile di Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti