Informazioni
Verifica: entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria
Comunicazione tramite posta ordinaria
Istanza di parte
Nel caso in cui l’utente non effettua il versamento dell’imposta municipale propria entro le date previste dalla normativa (il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo) può avvalersi del ravvedimento operoso [modello]. Infatti recandosi personalmente presso gli uffici comunali l’utente dichiara il mancato versamento dell’imposta e l’ufficio opera il calcolo relativo a quanto dovuto. Avvalersi del ravvedimento operoso comporta per il cittadino un’agevolazione in quanto le sanzioni applicate sono ridotte rispetto a quelle derivanti da un accertamento effettuato d’ufficio. Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro i termini previsti dalla legge vale a dire la data di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta).
Il Segretario Comunale è il titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile di Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti