Informazioni
Immediata allo sportello previo accordi con il Servizio Demografici del comune di Schilpario.
Legge n. 76/2016, Circolare n. 15/2016 Ministero Interno, DPCM 144/2016.
Immediata allo sportello.
Istanza di parte
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 che ha istituito l’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
L’unione civile è costituita con dichiarazione resa personalmente e congiuntamente all’ufficiale di Stato Civile di un Comune scelto dalle parti e alla presenza di due testimoni.
Della richiesta di costituzione dell’unione civile, viene redatto un verbale che è sottoscritto dalle parti. Nel verbale si fa risultare l’invito a comparire in una data indicata dalle parti e che sia successiva di 15 giorni dalla richiesta, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Se una delle parti, per infermità o comprovato impedimento, non può presentarsi alla casa comunale, l’ufficiale di Stato civile si trasferisce con i registri nel luogo dove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione.
La mancata comparizione di una o di entrambe le parti, nel giorno previsto, equivale a rinuncia.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è quello della comunione dei beni.
Le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’unione civile possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Ciascuna delle parti può dichiarare di scegliere se anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio, se diverso. Anche questo deve essere dichiarato all’Ufficiale di Stato Civile.
Sono cause di scioglimento, dell’unione civile:
·volontà di scioglimento manifestata davanti all’ufficiale di stato civile;
·morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
·le stesse cause di divorzio, di cui all’art 3- punti 1 e 2, lett. a), c), d), e) della Legge 898/1970.
·la rettifica di sesso di una delle parti.
Il documento attestante la costituzione dell’unione civile deve essere rilasciato dall’ufficiale di stato civile che ha ricevuto la dichiarazione di costituzione dell’unione civile.
Il Ministero dell'Interno con circolare Prot.n. 3511 del 05 agosto 2016 per il rilascio del permesso di soggiorno per le coppie che si uniscono in unione civile e in cui uno dei due contraenti non è cittadino italiano ha precisato che poiché il comma 20 dell'articolo 1 della Legge 20 maggio 2016 equipara le parti di una unione civile ai coniugi del matrimonio, di conseguenza questi beneficino dell'estensione dell'applicazione degli artt. 29 ss. del T.U. sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286/1998.
Nel registro unioni civili vanno trascritti anche i matrimoni e le unioni civili tra persone dello stesso sesso avvenute all’estero.(modulo di richiesta)
REQUISITI:
Aver compiuto la maggiore età (anni 18), avere lo stesso sesso e voler costituire una unione civile.
Essere di stato libero, ovvero celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova .Non avere interdizione per infermità di mente;
Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Assenza di condanna definitiva per omicidio consumato, o tentato, nei confronti di chi sia coniugato o unito con l’altra parte.
Una delle cause di impedimento sopraindicate comporta la nullità dell’unione civile.
DOCUMENTI RICHIESTI:
Documento di identità valido delle parti (il cittadino extracomunitario deve produrre il Passaporto; il cittadino comunitario la carta d'identità del paese di origine), del
testimone di ciascuna delle parti (in fotocopia), e dell'interprete, che deve essere presente qualora la parte interessata non conosca la lingua italiana Per i cittadini non italiani, il Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese.
Il rifugiato politico deve rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di Roma.
L’ufficio di stato civile acquisisce d’ufficio gli altri documenti necessari.
La cerimonia di costituzione dell'unione civile può essere svolta nella sala di celebrazione dei matrimoni civili.