Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Amm. Trasparente

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato, per concludere un accordo consensuale di separazione personale, di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
Tale modalità semplificata è percorribile dai coniugi solo quando non vi siano figli minori comuni dei coniugi richiedenti, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti; in ogni caso l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano l’uso della casa coniugale, i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, ecc.). Non rientra invece nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
La norma ha previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
-Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
-Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero

- Residenza di uno dei coniugi
Per avviare la procedura davanti al Sindaco gli interessati dovranno recarsi al Comune di Schilpario e rivolgersi all'ufficiale di stato civile, per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.
Sottoscrizione dell'accordo
Il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite. Si procederà con la compilazione e sottoscrizione dell'accordo, e sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima di 30 giorni.
Conferma dell'accordo
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.
Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale. Con l’entrata in vigore della legge 55 del 6 maggio 2015, i termini dell’art 3 punto 2 lett.b) della legge 898/1970 sono ridotti e quindi in caso di separazione giudiziale , con l’intervento del giudice, il termine viene ridotto da tre a un anno. Tale termine viene ulteriormente ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12) .

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Documento d’identità di entrambi i coniugi,
autocertificazione (modello dichiarazione divorzio/separazione)
sentenza di separazione (nel caso di divorzio)

precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

Il Segretario Generale è titolaree del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora per inerzia del Singolo Responsabile del Servizio il procedimento amministrativo si concluda oltre il termine normativamente prescritto.

Il Segretario generale

Tagliaferri dr.ssa Elisa

te. 0346/55056

pec:  protocollo@schilpario.legalmail.it

 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

Sottoscrizione accordo in data concordata con gli interessati e non prima di 30 gg sottoscrizione conferma accordo.

Normativa di riferimento:

Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162). . Circolari Ministero Interno: n. 16 del primo ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n. 6 del 24 aprile 2015. Legge n. 55 del 6 maggio 2015.Deliberazione di giunta comunale n. 3 del 13/01/2015.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Comunicazione scritta agli interessati.

Modalità di avvio:

Istanza di parte