I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
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di residenza di uno di loro, oppure
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del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
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del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),
un accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza),
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE SE SI TROVINO nelle SEGUENTI CONDIZIONI:
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non abbiano figli minori;
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se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
L’accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
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NON PUO’ CONTENERE PATTI di TRASFERIMENTO PATRIMONIALE PRODUTTIVI di EFFETTI TRASLATIVI DI DIRITTI REALI (come ad es.: l’uso della casa coniugale); non rientra nel divieto la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o la sua revisione quantitativa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
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E' SOTTOPOSTO al PAGAMENTO di UN DIRITTO FISSO, da esigere all'atto della sottoscrizione dell'accordo, corrispondente ad € 16,00. La corresponsione dell'onere dovuto deve essere effettuata per versamento tramite c/c, in favore di "COMUNE di SCHILPARIO ", da effettuarsi sul conto corrente n. 14056246, specificando quale causale del versamento l'indicazione "DIRITTO FISSO per ACCORDO di SEPARAZIONE/DIVORZIO o per MODIFICA CONDIZIONI di SEPARAZIONE/DIVORZIO tra i SIGG. RI __________________________________ e _________________________________",
specificando cognome e nome di entrambi i coniugi/ex coniugi.
Copia delle ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile nel giorno fissato per l'accordo.
DIRITTO al RIPENSAMENTO
L'accordo consensuale di separazione o di divorzio concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, prevede altresì il DIRITTO al RIPENSAMENTO: l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni, per la conferma dell’accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all’obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell’accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’Ufficiale dello Stato Civile svolgerà idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l’assenza di figli comuni, ovvero per quanto attiene l’eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni. Il DIRITTO al RIPENSAMENTO non si applica alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conclusione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, nonchè dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, comunica l’avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del Giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.
L’accordo concluso dai coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
Per ACCEDERE al SERVIZIO E' NECESSARIO:
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PRENOTARE un APPUNTAMENTO con L'UFFICIO di STATO CIVILE. Presentarsi il giorno dell’appuntamento fissato muniti della seguente documentazione:
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MODELLO di ACCORDO (di SEPARAZIONEo di DIVORZIO, oppure MODELLO di ACCORDO di MODIFICA) interamente compilato e sottoscritto dalle parti;
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Copia autentica del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero della sentenza di separazione giudiziale, ovvero di divorzio, in caso di modifica dello stesso;
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Documento d’identità in corso di validità, per entrambe le parti.