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Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini stranieri extracomunitari.Cancellazione per omessa dichiarazione.

I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno compilando l’apposito modello.

 

Tale dichiarazione dovrà essere resa all’Ufficio Anagrafe del Comune che inserirà nella propria banca dati gli estremi e la data di scadenza dei documenti rinnovati. Inoltre si ricorda al cittadino che deve presentare i documenti rinnovati anche alla competente Asl per rinnovo tessera sanitaria.

 

Decorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso/carta di soggiorno, qualora il cittadino straniero non abbia provveduto al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, entro i successivi 30 gg l’Ufficio Anagrafe lo invita ad adempiere entro un ulteriore termine di 30 gg.

Se entro tale termine l’interessato non ottempera all’obbligo si procede alla sua cancellazione d’ufficio dall’Anagrafe per omessa dichiarazione di dimora abituale.

 

Il modello di dichiarazione può essere presentato:

­- recandosi personalmente presso l’ufficio;

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

 

Documento d’identità

Carta/ permesso di soggiorno rinnovati

Modulo rinnovo dimora abituale  

 

Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.

Il Segretario Generale:

Tagliaferri Dr.ssa Elisa

Tel. 034655056

e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

Immediata per la dichiarazione di rinnovo dimora abituale. Mentre la cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede una serie di comunicazioni agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art.11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.

Normativa di riferimento:

Legge n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989; L. n. 94/2009 art. 1 c. 2/8.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

L'esito finale è comunicato direttamente all'interessato allo sportello o tramite posta ordinaria e/o raccomandata.

Modalità di avvio:

Istanza di parte