Informazioni
In tempo reale.
DPR 445/2000
L'esito della pratica è comunicato direttamente allo sportello.
Istanza di parte
L’autenticazione di una copia di un documento consiste nell’attestare la sua conformità con l’originale, di cui si è presa visione.
La copia può essere autenticata:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l’originale;
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall’ufficiale d’anagrafe.
Autocertificazione
Il cittadino può sostituire l'autentica di copia con una sua dichiarazione dove l’interessato attesta che la copia del documento è conforme all'originale. La firma non deve essere autenticata.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il cittadino che si rivolge allo sportello deve sempre esibire l’originale del documento completo in tutte le sue parti, anche se redatto in lingua straniera, unito alle fotocopie da autenticare.
Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.
Il Segretario Generale:
Tagliaferri Dr.ssa Elisa
Tel. 034655056
e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it