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Autentica di copie

L’autenticazione di una copia di un documento consiste nell’attestare la sua conformità con l’originale, di cui si è presa visione.

La copia può essere autenticata:

- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;

- dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l’originale;

- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;

- dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall’ufficiale d’anagrafe.

 

Autocertificazione

Il cittadino può sostituire l'autentica di copia con una sua dichiarazione dove l’interessato attesta che la copia del documento è  conforme  all'originale. La firma non deve essere autenticata.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

 

Il cittadino che si rivolge allo sportello deve sempre esibire l’originale del documento completo in tutte le sue parti, anche se redatto in lingua straniera, unito alle fotocopie da autenticare.

Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94). 

Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.

Il Segretario Generale:

Tagliaferri Dr.ssa Elisa

Tel. 034655056

e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it 

 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

In tempo reale.

Normativa di riferimento:

DPR 445/2000

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

L'esito della pratica è comunicato direttamente allo sportello.

Modalità di avvio:

Istanza di parte