Carta d’identità cartacea cittadini stranieri residenti maggiorenni/minorenni | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Amm. Trasparente

Carta d’identità cartacea cittadini stranieri residenti maggiorenni/minorenni

La carta d’identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008).

Viene rilasciata con la dicitura “non valida per l’espatrio” .

Quando si rinnova

- Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza

- A discrezione dell'interessato per cambiamento dei seguenti dati: residenza e stato civile

- Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento, che può essere richiesto all’Anagrafe

- Per deterioramento: portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio

- Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana

Per la scadenza si fa riferimento all’art 7 DL 9/2/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi, può richiedere di usufruire del servizio a domicilio. Un familiare maggiorenne dovrà recarsi in Comune con la documentazione richiesta e dichiarare l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la carta e raccogliere le firme.

La normativa di cui al decreto legge n. 70/2011 si applica anche ai cittadini stranieri minorenni. I ragazzi devono presentarsi personalmente, accompagnati da un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i ragazzi possono presentare il passaporto e farsi accompagnare da due testimoni.

La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età - la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni - la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

-due fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro

- carta d'identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'Ufficio

- oppure il passaporto

 - oppure, per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese

- oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido

- in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza

- per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno

- oppure, per chi ha il permesso in corso di rinnovo, ricevuta dell'ufficio postale

- oppure, in caso di furto o smarrimento del permesso, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e ricevuta rilasciata dall'ufficio postale

I cittadini extracomunitari iscritti come residenti ai sensi della circolare n. 16 del 2 aprile 2007 possono avere la carta di identità anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno.

Inoltre i  minorenni devono presentarsi all'anagrafe con la documentazione richiesta e devono essere accompagnati da un genitore che abbia con sè un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno. 

 

Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.

Il Segretario Generale:

Tagliaferri Dr.ssa Elisa

Tel. 034655056

e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

Entro 2 giorni dalla richiesta completa.

Normativa di riferimento:

C.I. straniero maggiorenne: Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 articoli 288 - 294 Legge 18.02.1963 n. 224, DPR 30.12.1965 n. 1656 Legge 21.11.1967 n. 1185, Legge 04.04.1977 n. 127 DPR 06.08.1974 n. 649, Legge 28.02.1990 n. 39 articolo 6 Legge 15.05.1997 n.127, DL 9 febbraio 2012 n. 5. C.I. straniero minorenne: Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, DL 9 febbraio 2012 n. 5.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Ritiro dell'interessato c/o lo sportello Anagrafe.

Modalità di avvio:

Istanza di parte