La carta d’identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008).
Viene rilasciata con la dicitura “non valida per l’espatrio” .
Quando si rinnova
- Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza
- A discrezione dell'interessato per cambiamento dei seguenti dati: residenza e stato civile
- Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento, che può essere richiesto all’Anagrafe
- Per deterioramento: portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio
- Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana
Per la scadenza si fa riferimento all’art 7 DL 9/2/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi, può richiedere di usufruire del servizio a domicilio. Un familiare maggiorenne dovrà recarsi in Comune con la documentazione richiesta e dichiarare l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la carta e raccogliere le firme.
La normativa di cui al decreto legge n. 70/2011 si applica anche ai cittadini stranieri minorenni. I ragazzi devono presentarsi personalmente, accompagnati da un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i ragazzi possono presentare il passaporto e farsi accompagnare da due testimoni.
La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età - la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni - la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
-due fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- carta d'identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'Ufficio
- oppure il passaporto
- oppure, per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese
- oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido
- in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno
- oppure, per chi ha il permesso in corso di rinnovo, ricevuta dell'ufficio postale
- oppure, in caso di furto o smarrimento del permesso, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e ricevuta rilasciata dall'ufficio postale
I cittadini extracomunitari iscritti come residenti ai sensi della circolare n. 16 del 2 aprile 2007 possono avere la carta di identità anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno.
Inoltre i minorenni devono presentarsi all'anagrafe con la documentazione richiesta e devono essere accompagnati da un genitore che abbia con sè un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno.
Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.
Il Segretario Generale:
Tagliaferri Dr.ssa Elisa
Tel. 034655056
e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it