Pubblicazioni di matrimonio. Pubblicazioni matrimonio relative a cittadini italiani residenti all’estero | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Amm. Trasparente

Pubblicazioni di matrimonio. Pubblicazioni matrimonio relative a cittadini italiani residenti all’estero

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.

Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza.

L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno successivo alla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Per procedere alla pubblicazione uno degli sposi, deve presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due sposi.

Successivamente entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio demografici e in tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle pubblicazioni e viene concordata la data dell’eventuale matrimonio civile.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

L’ufficio di stato civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari.

In caso di matrimonio religioso, decorsi i termini di legge, l’ufficio demografici provvede al rilascio del certificato di nulla-osta al matrimonio da consegnare al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

 

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio e devono essere prodotti dagli interessati.

Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.

· MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco / del ministro di culto.

· SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.

· SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

· SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.

· SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

· SPOSI STRANIERI:- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980

(Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia.

Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

 

Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

· dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;

· atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Bergamo, Notaio.

 

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

· dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;

· atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

 

Il cittadino di nazionalità BRITANNICA residente nel Regno Unito (a partire dal primo marzo 2013) deve produrre:

· certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, che deve recare il timbro “Apostille” ed essere tradotto;

· dichiarazione giurata bilingue, resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, che deve

essere legalizzata.

N.B. I cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare un cittadino irlandese devono produrre il NULLA OSTA rilasciato dall’autorità consolare britannica in Italia.

E’ prevista una fase transitoria fino al 31 agosto 2013 , infatti entro tale data saranno accettati anche i nulla osta rilasciati dai consolato britannici in Italia.

 

Il cittadino di nazionalità ' POLACCA deve produrre:

  •  il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.

 

Il cittadino di nazionalità  NORVEGESE deve produrre:

  •  il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla  Convenzione dell'Aja.

 

Il cittadino SVEDESE residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre:

  •  il nulla-osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all'originale. La documentazione così  prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961). Il nulla-osta continuerà  ad essere rilasciato dall'autorità  diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

 

Il cittadino MOLDAVO deve produrre:

  • il nulla-osta emesso dal Ministero di Giustizia della Repubblica Moldava - Servizio di Stato Civile - apostillato e tradotto secondo le norme di rito.

 

Il Cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento" rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.

 

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

 

Le pubblicazioni per il cittadino italiano residente all’estero che intende contrarre matrimonio avanti all’autorità consolare o diplomatica, sono effettuate presso l’Ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo ed eventualmente presso la circoscrizione di residenza.

Nel caso di matrimonio celebrato all’estero se uno dei due sposi è cittadino italiano residente nel Comune, la pubblicazione viene fatta dall’autorità diplomatica o consolato e quest’ultima la trasmette all’ufficio stato civile del comune di residenza attuale in Italia.

Nel caso di cittadino italiano iscritto AIRE del Comune, che intende contrarre matrimonio concordatario, le pubblicazioni devono essere richieste al console italiano competente per territorio il quale terminata la pubblicazione rilascerà il certificato, che dichiara l’inesistenza impedimento al conferimento degli effetti civili al matrimonio canonico, da consegnare al celebrante matrimonio.

 

Regime patrimoniale

Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni.

Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.

La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata in tempo utile affinché l'atto di matrimonio possa essere redatto in modo corretto.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • documento di identità valido
  • Richiesta di pubblicazione del parroco celebrante.
  • Nulla osta al matrimonio per i cittadini stranieri

  

Informazioni

Termini di conclusione:

La sottoscrizione del verbale di pubblicazione avviene entro 1 gg dalla richiesta. Entro i successivi 3 gg viene richiesta la documentazione d'ufficio per procedere alla pubblicazione. Il nulla osta viene rilasciato dopo 8 gg più 4 dalla data di fine pubblicazione

Normativa di riferimento:

DPR 3/11/2000 n. 396 dall'articolo 50 all'articolo 62; Codice Civile articoli 82 - 84 – 101; Legge 27.05.1929 n. 847; D.P.R. 5/1/1967 n. 200; Legge 25.05.1985 n. 121 articolo 8; Legge 04.01.1968 n. 15 articolo 2; Legge n. 127/97. Circolare Min Interno n. 6/2013.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

L'esito della pratica è comunicato direttamente agli interessati c/o lo sportello servizi demografici.

Modalità di avvio:

Istanza di parte