La carta d’identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008). Per la scadenza si fa riferimento all’art 7 DL 9/2/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Viene rilasciata valida per l’espatrio, purché l'interessato dichiari di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto, compilando apposito modello.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio". Anche se tra i Paesi che hanno aderito al trattato di Schengen normalmente non vengono fatti controlli alle frontiere, è bene comunque avere con sè un documento valido per l'estero.
Quando si rinnova
- Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza
- A discrezione dell'interessato per cambiamento dei seguenti dati: residenza e stato civile
- Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento, che può essere richiesto allo lo sportello unico del cittadino
- Per deterioramento: portare all'anagrafe la carta d’identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio e compilando apposito modello
- Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana
La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età - la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni - la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.
Per la scadenza si fa riferimento all’art 7 DL 9/2/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
I minori devono presentarsi personalmente all’ufficio Anagrafe accompagnati da almeno un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i ragazzi possono presentare il passaporto (se ne sono in possesso) e farsi accompagnare da due testimoni sempre e comunque presentando il modello di assenso firmato dai genitori esercenti la potestà genitoriale.
I minori italiani possono avere una carta d’identità valida per l'espatrio se non sono nelle condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto
Per ottenere la carta d'identità valida all'espatrio occorre l’atto di assenso firmato da entrambi i genitori. In mancanza del consenso di un genitore occorre l'autorizzazione del giudice tutelare. Se entrambi i genitori accompagnano il ragazzo il consenso può essere espresso davanti all'ufficiale d’anagrafe. Se il ragazzo viene accompagnato da un solo genitore occorre presentare il consenso scritto dell'altro genitore, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento
Per viaggiare è necessario:
Minori di 14 anni in caso di espatrio con i genitori:
carta di identità valida per l'espatrio con riportati nel retro il nome dei genitori;
Espatrio con persona diversa dai genitori o dal tutore legale:
carta di identità valida all'espatrio;
l'accompagnatore deve essere munito di apposita dichiarazione di accompagnamento firmata dai genitori e dall'accompagnatore, convalidata dalla Questura più una dichiarazione di responsabilità firmata dall'accompagnatore e vidimata in Questura.
Espatrio di minorenne con più di 14 anni:
carta di identità valida per l'espatrio;
se viaggia con persona diversa dai genitori o dal tutore legale e con compagnie aeree / marittime, può essere richiesto da quest'ultime, l'autorizzazione che va richiesta in Questura. I minori (0 - 18 anni) accompagnati all'interno del territorio nazionale da persona diversa dai genitori o dal tutore legale che viaggiano con compagnie aeree / marittime, devono essere muniti di C.I. specificando che la Questura non rilascia autorizzazioni per viaggi nel territorio nazionale.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio".
Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi all’Anagrafe, può richiedere di usufruire del servizio anagrafico a domicilio. Un familiare maggiorenne dovrà recarsi all'Anagrafe con la documentazione richiesta e dichiarare l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la carta e raccogliere le firme.
In data 18/5/2015 il Comune di Schilpario ha aderito al Progetto "Donare gli organi una scelta in Comune" promosso dall'ATS di Bergamo che permette al cittadino, al momento del rilascio della C.I., di esprimere la propria volontà, sia essa favorevole/contraria o astenuta, in merito alla donazione organi post morte. Questo avviene tramite la sottoscrizione di un modulo e la trasmissione automatica della volontà espressa tramite un collegamento al Centro Nazionale Trapianti che provvede alla registrazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- due fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- carta d'Identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'ufficio
- oppure un documento di riconoscimento in corso di validità
- oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido
- in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
All'atto del rilascio C.I. i maggiorenni possono dichiarare la volontà (diniego o consenso) in merito alla donazione degli organi dopo la morte.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA C.I. MINORI
- domanda firmata dai genitori su modulo fornito dall'Ufficio;
- eventuale consenso scritto genitore;
- due fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la tutela.
Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.
Il Segretario Generale:
Tagliaferri Dr.ssa Elisa
Tel. 034655056
e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it