Attestazione di regolarità di soggiorno cittadini UE. Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE. | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Amm. Trasparente

Attestazione di regolarità di soggiorno cittadini UE. Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE.

Il Decreto Legislativo n° 30 del 06/02/2007 e ss. mm. regola l’iscrizione anagrafica e il conseguente rilascio di attestazioni di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari e per i loro famigliari da parte dei Comuni italiani a partire dal 11/04/2007. L’attestazione di regolarità di soggiorno sostituisce il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura e viene rilasciata:

-           ai cittadini comunitari che richiedono la residenza senza possedere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o da altro Comune italiano;

-           ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno valido o già scaduto e rilasciato dalla Questura;

-           ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Comune italiano;

-           ai cittadini comunitari già residenti in possesso di un titolo di soggiorno valido o già scaduto rilasciato dalla Questura.

L’attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere.

 

Per ottenere l’attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario dimostri di aver soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per almeno cinque anni (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo).

La domanda può essere presentata al raggiungimento delle condizioni che danno luogo al diritto, anche se si è in possesso di permesso o carta di soggiorno validi.

Occorre recarsi all'Ufficio anagrafe, compilare il modello di domanda e verificare quali documenti sono da presentare. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ATTESTAZIONE REGOLARITA’ SOGGIORNO

devono essere presentati gli originali :

  • del passaporto
  • della carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dall'autorità nazionale

Per il cittadino comunitario lavoratore subordinato:

▪ contratto di lavoro (in originale)

▪ busta paga

▪ per lavoratore domestico copia dei versamenti INPS

▪ comunicazione al Centro per l’impiego (modello C/AS)

Per il cittadino comunitario lavoratore autonomo in Italia:

▪ prova dell'attività autonoma (Certificato di iscrizione Camera di Commercio)

Per il cittadino comunitario studente:

▪certificato di iscrizione presso la scuola o istituto

▪risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica

▪fonte del reddito dichiarato

▪polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi

Per il cittadino comunitario con nessuna attività lavorativa o di studio o di formazione professionale: ▪ risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica

▪fonte del reddito dichiarato

▪polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi

Per il familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario legalmente soggiornante (lavoratore dipendente / autonomo / studente / altro)e cioè:coniuge,discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge,ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge; documenti

▪passaporto

▪carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dalla propria autorità nazionale

▪atti prescritti dall’art. 14 del D.P.R. 223/89 documentazione in originale, tradotta e legalizzata (o con apostille)

se a carico di comunitario legalmente soggiornante senza nessuna attività lavorativa o di studio: ▪risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica

▪fonte del reddito dichiarato

▪polizza di assicurazione sanitaria che copre tutti i rischi del familiare

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ATTESTAZIONE SOGGIORNO PERMANENTE

- documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana o passaporto)

- documenti che attestino il soggiorno legale e continuativo per cinque anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura, documenti attestanti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 7 D.Lgs 30/2007)

- certificati che possano documentare le condizioni sufficienti per la maturazione anticipata del diritto del soggiorno permanente per se e per i propri familiari. 

 

Il Segretario Generale, è titolare del potere sostitutivo che viene esercitato su richiesta degli interessati qualora, per inerzia del singolo Responsabile del Servizio, il procedimento amministrativo si concluda oltre i termini normativamente prescritti.

Il Segretario Generale:

Tagliaferri Dr.ssa Elisa

Tel. 034655056

e-mail protocollo@schilpario.legalmail.it 

 

 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

Entro 2 giorni dal perfezionamento pratica migratoria per il rilascio dell'attestazione regolarità soggiorno cittadino UE. Entro 2 giorni dalla presentazione della domanda se completa o entro 30 giorni se necessita integrazioni per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente.

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo n° 30 del 06/02/2007 e ss. mm. Circolare n. 19 del 6.4.2007,Decreto Legislativo 6.2.2007 n. 30 artt. 14 e 16, Direttiva 2004/38/CE, DPR 445/2000, sentenza n. C.424 del 21 dicembre 2011 della Corte di Giustizia europea.

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

L'esito della pratica verrà comunicato tramite posta elettronica o/e posta ordinaria.

Modalità di avvio:

Istanza di parte